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N. 4 - Aprile 2007

Accademia dei Romiti

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La polizia urbana del 1883

 

Christian Severini


Di recente sono venuto in possesso di un volumetto di 16 pagine edito in Gualdo Tadino nel maggio 1883, tipografia Americo Mazzoleni, intitolato "Regolamento di Polizia Urbana per il Comune di Gualdo Tadino". Il regolamento è composto da 65 articoli suddivisi in XI capi: Sgombro, nettezza, e conservazione dei luoghi pubblici; Neve e ghiaccio; Costruzioni e demolizioni; Arti e mestieri; Fornari e venditori di pane, pasta ed olio; Mugnai; Fiere e mercati; Vetture, carri ed animali; Sicurezza, tranquillità e pubblica morale; Cautele e disposizioni relative agli incendi; Disposizioni penali e finali. La lettura del regolamento offre uno spaccato della vita dell’epoca, affrontando problematiche tutt’ora attuali ed alcune curiosità.

 

E così, l’art. 3 stabilisce che "nelle strade, piazze ed altri luoghi pubblici è vietato tenere fornelli, far cuocere vivande … ad eccezione dei venditori di castagne".

 

L’art 4 vieta di "... sfrondare gli alberi delle passeggiate, salirvi sopra ed in qualunque modo guastarli o danneggiarli. Così dicasi delle siepi ed altre piante che servono ad abbellire luoghi pubblici".

 

L’art . 18 prevede che "... Le persiane, le imposte, le insegne e simili dovranno essere assicurate al muro, per modo che il vento non possa scuoterle e farle cadere".

 

Interessanti sono le prescrizioni relative alle arti e mestieri: e così l’art. 22 "... Tutti i generi che possono facilmente imbrattare come carbone, farina, lardo, ecc. debbono tenersi all’interno delle botteghe o dentro i limiti segnati, se i tratti di pubblici mercati."

 

Ed ancora, l’art 25: "Nelle ore di smercio nessuno potrà nascondere o ricusarsi dal vendere i generi ed articoli esistenti nella rispettiva bottega o negozio, ancorché se ne chiedesse una piccola quantità."

 

Singolari sono poi le prescrizioni attinenti ai fornai e venditori di pane. L’ art. 27 stabilisce che "I fornai non potranno rifiutarsi di cuocere il pane dei privati, e dovranno restituirlo cotto a dovere" ed il successivo articolo "I venditori di pane dovranno tenere i loro negozi aperti al pubblico tutti i giorni, dal levare del sole sino a due ore dopo l’avemaria".

 

Particolari disposizioni anche per i mugnai. Questi, ai sensi dell’art. 29 del regolamento "... non potranno mai rifiutarsi di macinare nei loro mulini le granaglie dei privati ..." e all’art. 31: "Il diritto di molenda per ogni sorta di grano da macinarsi spetterà ai mugnai di prelevarlo prima dell’operazione di macinatura ..."

 

Nel prossimo numero continueremo l’analisi del regolamento.

Gualdesità

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