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N. 7 - Luglio 2008

Accademia dei Romiti

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Fatti e opinioni sulla sentenza del TAR: la deliberazione n° 189

 

Riccardo Serroni


05trattori0807.jpg (10434 byte)Hanno vinto il Comitato Rio Fergia ed il Comune di Nocera Umbra. No, nel merito il Tar ha dato ragione alla Regione. Da che parte sta la verità? L’unica cosa da fare è leggersi la sentenza e verificare.

 

Una delle manifestazioni del Rio Fergia

 

Noi lo abbiamo fatto ed ecco ciò che emerge. Le sentenze sono due: la n° 189 e la n° 191 del 20 maggio; quella che prendiamo in esame per prima è la n° 189 e viene esplicata in 42 pagine. Per rendere comprensibile la sentenza la sintetizzerò in capitoletti estrapolando le parti essenziali. I ricorsi erano stati presentati dal comune di Nocera Umbra (n° 127 - n° 317)..

 

A) Rilevazioni dell’ARPA sufficienti (pro Regione)

 

Vengono illustrate le valutazioni tecniche. I prelievi di Corcia inficerebbero per 3,6 l/s nei periodi di grassa e 2,1 l/s nei periodi di magra sulla sorgente del Rio Fergia compensata dalla rinuncia di Gualdo a 7 l/s previsti nel protocollo d’intesa del ’93 con l’allaccio delle utenze di Boschetto all’acquedotto di S. Marzio. Il Tar sottolinea che "le conclusioni dell’A.R.P.A. non sono contestate per difformità della metodologia utilizzata rispetto a quelle generalmente in uso o più accreditate, né vengono contestate le risultanze dei rilevamenti o delle campionature". "E' l’atteggiamento di maggiore o minore prudenza, nei confronti dell’intervento su di un sistema idrogeologico che si assume in equilibrio ma vulnerabile (o, se si vuole, il diverso grado di accettazione del rischio, per basso che sia, che il prelievo metta in crisi detto sistema), che distingue le due posizioni, entrambe plausibili e conformi a corretti parametri tecnico-scientifici". Sono certamente legittime le posizioni di coloro i quali pretendono che, a fronte dell’utilizzazione commerciale dell’acqua minerale, sia escluso con certezza ogni rischio di pregiudizio o di inconvenienti per altre utilizzazioni dell’acqua. Ma la legittimità di tali posizioni non può condurre a ritenere meno legittime posizioni diverse, improntate al contemperamento della tutela dei c.d. beni comuni con la loro valorizzazione economica. Infatti la normativa, nazionale e regionale, considera tuttora tale attività come di pubblico interesse. In conclusione, sul punto, la valutazione tecnico scientifica sottesa ai provvedimenti impugnati non può ritenersi viziata.

 

B) Verifica impatto ambientale assente (pro Rio Fergia)

 

L’utilizzatore della risorsa idrica deve accertare l’incidenza del prelievo sulla "conservazione degli ecosistemi sugli eventuali corsi d’acqua a valle", mediante la "verifica dell’impatto della captazione prevista sull’ecosistema fluvio-torrentizio" e l’individuazione del deflusso minimo vitale; vale a dire, della portata minima del corso d’acqua necessaria "per garantire la salvaguardia delle caratteristiche del corpo idrico e delle acque nonché per mantenere le biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali".Dagli atti acquisiti al giudizio non risulta che siano stati effettuati tali accertamenti e verifiche. L’omissione inficia la concessione impugnata.

 

C) Impegni economici dell’IDREA non certificati (pro Rio Fergia)

 

Secondo la direttiva n. 6306/1998, ai fini del rilascio occorre tener conto "degli impegni assunti dal richiedente nonché delle capacità tecnico economiche dello stesso". Ora, il requisito in esame risulta effettivamente valutato sulla base di una supposizione secondo la quale deve ritenersi che "Idrea S.r.l. abbia la capacità tecnico-economica per realizzare quanto previsto dal Programma generale dei lavori anche in relazione al fatto che si potrà avvalere dell’esperienza maturata e dei risultati raggiunti da Rocchetta S.p.a. appartenente allo stesso gruppo imprenditoriale …".Tale assunto, però, non risulta assistito da adeguato fondamento giuridico. Idrea, da quanto risulta dagli atti, non possedeva in proprio una adeguata solidità economica ed esperienza, avendo un capitale sociale di poco superiore a 50.000 Euro ed essendo stata costituita per la gestione della concessione di sfruttamento in questione. Può darsi che l’appartenenza al medesimo gruppo economico di due società che operano nello stesso settore consenta di fare affidamento sulle chance imprenditoriali dell’una, per trarne rassicurazione sulle prospettive dell’altra. Ma ciò presuppone che il collegamento tra i due soggetti sia valutato in concreto, sulla base di un piano industriale che evidenzi gli impegni, così da rendere probabile che verranno mantenuti nel tempo comportamenti sinergici, e non concorrenziali (non si dimentichi che Rocchetta ed Idrea risultano titolari di due marchi di acque minerali che si rivolgono al medesimo mercato, pur nelle prevedibili differenziazioni della campagna pubblicitaria). Nulla di tutto ciò è rinvenibile nell’istruttoria sottesa i provvedimenti impugnati. La verità è che l’idoneità di Idrea è stata apprezzata mediante un riferimento diretto a Rocchetta, senza distinzioni o approfondimenti. Ma tale approssimazione, ad avviso del Collegio, inficia la concessione impugnata.

 

D) Le ricadute economiche non evidenti (pro Rio Fergia)

 

Non può negarsi che prelevare acqua minerale impoverisce l’ambiente della zona interessata. Si tratta quindi di stabilire, da un lato, se detta sottrazione sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale Dall’altro se, accertata detta compatibilità (che equivale alla possibilità di estrazione dell’acqua minerale), vi sia anche adeguata convenienza per la collettività locale e regionale, a consentire quella che (anche se compatibile) rimane una sottrazione di risorse. Nel caso in questione, le censure sollevate dal Comune di Nocera Umbra evidenziano come gran parte degli investimenti proposti non abbiano ricaduta diretta ed apprezzabile sull’economia locale. Dette censure, nella misura in cui ridimensionano la valenza degli investimenti proposti non hanno trovato confutazione in giudizio. Pertanto, gli interventi apprezzabili si riducono di molto, rimanendo limitati alla realizzazione delle opere, una percentuale limitata del valore del programma di investimenti considerato nel provvedimento (ed a cui, peraltro, nulla assicura che partecipino imprese e manodopera locali). Può darsi che l’indotto generato dalle opere e la creazione di posti lavoro giustifichino la sottrazione di una portata idrica altrimenti destinata ad alimentare il corso del fiume Topino (sullo stato del quale è stata depositata eloquente documentazione fotografica) e derivatamente il Tevere. Ma ogni valutazione al riguardo avrebbe dovuto discendere da una ponderazione degli interessi contrapposti che prendesse in considerazione la loro reale consistenza. Ciò che, per quanto esposto, non sembra avvenuto.

 

E) La durata della concessione logica (pro Regione)

 

Invece, non può ritenersi illogica la durata di 20 anni stabilita nella concessione. La L. R. 48/1987 prevede una durata variabile tra 10 e 30 anni, nell’ambito della quale l’amministrazione è tenuta ad effettuare la scelta. Tale scelta, considerati i parametri che orientano il rilascio della concessione, deve essere effettuata sulla base della durata del piano industriale proposto dalla aspirante concessionaria. Nel caso in esame non sembra mancare detta corrispondenza

 

F) Il protocollo d’intesa del ’93 non è legge (pro Regione)

 

Il protocollo d’intesa richiamato dal Comitato Rio Fergia non è un accordo di programma. "Nel protocollo d’intesa della tipologia in esame, il consenso prestato dai privati (di regola, attraverso comitati che si propongono la salvaguardia del territorio e dei diritti della collettività) non si sostituisce all’esercizio della potestà autoritativa, né tanto meno la trasforma in attività contrattuale, ma si atteggia come mera modalità procedimentale. Questo anche perché si è in presenza di un’attività normativa, che non è negoziabile, né può essere una volta per tutte sottoposta a limiti rigidi valevoli in futuro per un tempo indefinito, poiché equivarrebbe ad abdicare all’esercizio della funzione pubblica. Il Protocollo ha quindi l’effetto di un’autolimitazione del potere autoritativo discrezionale delle amministrazioni. Come strumento di autolimitazione non costituisce un limite immodificabile ed insuperabile per le amministrazioni, che tuttavia vanno incontro all’onere di motivare in relazione al quadro sopravvenuto, le modifiche delle valutazioni e decisioni a suo tempo adottate. Quello delle risorse idriche, poi, è un settore nel quale tutti i soggetti sono necessariamente coinvolti e comporta frequentemente la necessità di far fronte ad emergenze e conflittualità sociali.

 

D’altra parte, il consenso di tutti gli interessati è un risultato certamente auspicabile, ma non necessario, com’è invece il coinvolgimento finalizzato alla ricerca del consenso; non può essere quest’ultimo, infatti, a rappresentare il fine ultimo dell’azione amministrativa, e la sua fonte di legittimazione, che resta invece la ottimale ponderazione e cura degli interessi pubblici coinvolti.

 

Nel caso in esame, risulta che la Regione abbia promosso un ampia partecipazione nella prospettiva di modificare i contenuti del Protocollo, cercando un’intesa con i soggetti coinvolti, ma incontrando la ferma opposizione del Comune di Nocera Umbra e del Comitato odierno interventore. Non può quindi ritenersi che il provvedimento impugnato sia viziato per contrasto con il Protocollo d’Intesa.

 

G) Le autorizzazioni edilizie (pro Rio Fergia)

 

La sentenza nr 191 riguarda le autorizzazioni edilizie per la costruzione della condotta dal pozzo di Corcia allo stabilimento Rocchetta a margine di alcune strade vicinali e poderali e di un vano di protezione del pozzo su terreno demaniale. Il ricorso era stato presentato da alcuni proprietari delle strade. Sintetizzo in poche righe i punti essenziali perché l’argomento tecnico è meno significativo.

 

Le autorizzazioni edilizie non sono ritenute legittime perché:

  • non potendo disporre il comune a suo piacimento delle strade vicinali e poderali, erano necessarie le autorizzazioni dei proprietari delle stesse;

  • carente l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Comunità Montana;

  • la nuova commissione edilizia è stata insediata il 6 agosto 2004 con modalità superate dalla L.r. del 25/02/04 (che non prevede la presenza di politici), quindi i suoi atti non sono legittimi.

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