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N. 7 - Luglio 2008 |
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Fatti e opinioni sulla sentenza del TAR: la deliberazione n° 189
Riccardo Serroni
Una delle manifestazioni del Rio Fergia
Noi lo abbiamo fatto ed ecco ciò che emerge. Le sentenze sono due: la n° 189 e la n° 191 del 20 maggio; quella che prendiamo in esame per prima è la n° 189 e viene esplicata in 42 pagine. Per rendere comprensibile la sentenza la sintetizzerò in capitoletti estrapolando le parti essenziali. I ricorsi erano stati presentati dal comune di Nocera Umbra (n° 127 - n° 317)..
A) Rilevazioni dellARPA sufficienti (pro Regione)
Vengono illustrate le valutazioni tecniche. I prelievi di Corcia inficerebbero per 3,6 l/s nei periodi di grassa e 2,1 l/s nei periodi di magra sulla sorgente del Rio Fergia compensata dalla rinuncia di Gualdo a 7 l/s previsti nel protocollo dintesa del 93 con lallaccio delle utenze di Boschetto allacquedotto di S. Marzio. Il Tar sottolinea che "le conclusioni dellA.R.P.A. non sono contestate per difformità della metodologia utilizzata rispetto a quelle generalmente in uso o più accreditate, né vengono contestate le risultanze dei rilevamenti o delle campionature". "E' latteggiamento di maggiore o minore prudenza, nei confronti dellintervento su di un sistema idrogeologico che si assume in equilibrio ma vulnerabile (o, se si vuole, il diverso grado di accettazione del rischio, per basso che sia, che il prelievo metta in crisi detto sistema), che distingue le due posizioni, entrambe plausibili e conformi a corretti parametri tecnico-scientifici". Sono certamente legittime le posizioni di coloro i quali pretendono che, a fronte dellutilizzazione commerciale dellacqua minerale, sia escluso con certezza ogni rischio di pregiudizio o di inconvenienti per altre utilizzazioni dellacqua. Ma la legittimità di tali posizioni non può condurre a ritenere meno legittime posizioni diverse, improntate al contemperamento della tutela dei c.d. beni comuni con la loro valorizzazione economica. Infatti la normativa, nazionale e regionale, considera tuttora tale attività come di pubblico interesse. In conclusione, sul punto, la valutazione tecnico scientifica sottesa ai provvedimenti impugnati non può ritenersi viziata.
B) Verifica impatto ambientale assente (pro Rio Fergia)
Lutilizzatore della risorsa idrica deve accertare lincidenza del prelievo sulla "conservazione degli ecosistemi sugli eventuali corsi dacqua a valle", mediante la "verifica dellimpatto della captazione prevista sullecosistema fluvio-torrentizio" e lindividuazione del deflusso minimo vitale; vale a dire, della portata minima del corso dacqua necessaria "per garantire la salvaguardia delle caratteristiche del corpo idrico e delle acque nonché per mantenere le biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali".Dagli atti acquisiti al giudizio non risulta che siano stati effettuati tali accertamenti e verifiche. Lomissione inficia la concessione impugnata.
C) Impegni economici dellIDREA non certificati (pro Rio Fergia)
Secondo la direttiva n. 6306/1998, ai fini del rilascio occorre tener conto "degli impegni assunti dal richiedente nonché delle capacità tecnico economiche dello stesso". Ora, il requisito in esame risulta effettivamente valutato sulla base di una supposizione secondo la quale deve ritenersi che "Idrea S.r.l. abbia la capacità tecnico-economica per realizzare quanto previsto dal Programma generale dei lavori anche in relazione al fatto che si potrà avvalere dellesperienza maturata e dei risultati raggiunti da Rocchetta S.p.a. appartenente allo stesso gruppo imprenditoriale ".Tale assunto, però, non risulta assistito da adeguato fondamento giuridico. Idrea, da quanto risulta dagli atti, non possedeva in proprio una adeguata solidità economica ed esperienza, avendo un capitale sociale di poco superiore a 50.000 Euro ed essendo stata costituita per la gestione della concessione di sfruttamento in questione. Può darsi che lappartenenza al medesimo gruppo economico di due società che operano nello stesso settore consenta di fare affidamento sulle chance imprenditoriali delluna, per trarne rassicurazione sulle prospettive dellaltra. Ma ciò presuppone che il collegamento tra i due soggetti sia valutato in concreto, sulla base di un piano industriale che evidenzi gli impegni, così da rendere probabile che verranno mantenuti nel tempo comportamenti sinergici, e non concorrenziali (non si dimentichi che Rocchetta ed Idrea risultano titolari di due marchi di acque minerali che si rivolgono al medesimo mercato, pur nelle prevedibili differenziazioni della campagna pubblicitaria). Nulla di tutto ciò è rinvenibile nellistruttoria sottesa i provvedimenti impugnati. La verità è che lidoneità di Idrea è stata apprezzata mediante un riferimento diretto a Rocchetta, senza distinzioni o approfondimenti. Ma tale approssimazione, ad avviso del Collegio, inficia la concessione impugnata.
D) Le ricadute economiche non evidenti (pro Rio Fergia)
Non può negarsi che prelevare acqua minerale impoverisce lambiente della zona interessata. Si tratta quindi di stabilire, da un lato, se detta sottrazione sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale Dallaltro se, accertata detta compatibilità (che equivale alla possibilità di estrazione dellacqua minerale), vi sia anche adeguata convenienza per la collettività locale e regionale, a consentire quella che (anche se compatibile) rimane una sottrazione di risorse. Nel caso in questione, le censure sollevate dal Comune di Nocera Umbra evidenziano come gran parte degli investimenti proposti non abbiano ricaduta diretta ed apprezzabile sulleconomia locale. Dette censure, nella misura in cui ridimensionano la valenza degli investimenti proposti non hanno trovato confutazione in giudizio. Pertanto, gli interventi apprezzabili si riducono di molto, rimanendo limitati alla realizzazione delle opere, una percentuale limitata del valore del programma di investimenti considerato nel provvedimento (ed a cui, peraltro, nulla assicura che partecipino imprese e manodopera locali). Può darsi che lindotto generato dalle opere e la creazione di posti lavoro giustifichino la sottrazione di una portata idrica altrimenti destinata ad alimentare il corso del fiume Topino (sullo stato del quale è stata depositata eloquente documentazione fotografica) e derivatamente il Tevere. Ma ogni valutazione al riguardo avrebbe dovuto discendere da una ponderazione degli interessi contrapposti che prendesse in considerazione la loro reale consistenza. Ciò che, per quanto esposto, non sembra avvenuto.
E) La durata della concessione logica (pro Regione)
Invece, non può ritenersi illogica la durata di 20 anni stabilita nella concessione. La L. R. 48/1987 prevede una durata variabile tra 10 e 30 anni, nellambito della quale lamministrazione è tenuta ad effettuare la scelta. Tale scelta, considerati i parametri che orientano il rilascio della concessione, deve essere effettuata sulla base della durata del piano industriale proposto dalla aspirante concessionaria. Nel caso in esame non sembra mancare detta corrispondenza
F) Il protocollo dintesa del 93 non è legge (pro Regione)
Il protocollo dintesa richiamato dal Comitato Rio Fergia non è un accordo di programma. "Nel protocollo dintesa della tipologia in esame, il consenso prestato dai privati (di regola, attraverso comitati che si propongono la salvaguardia del territorio e dei diritti della collettività) non si sostituisce allesercizio della potestà autoritativa, né tanto meno la trasforma in attività contrattuale, ma si atteggia come mera modalità procedimentale. Questo anche perché si è in presenza di unattività normativa, che non è negoziabile, né può essere una volta per tutte sottoposta a limiti rigidi valevoli in futuro per un tempo indefinito, poiché equivarrebbe ad abdicare allesercizio della funzione pubblica. Il Protocollo ha quindi leffetto di unautolimitazione del potere autoritativo discrezionale delle amministrazioni. Come strumento di autolimitazione non costituisce un limite immodificabile ed insuperabile per le amministrazioni, che tuttavia vanno incontro allonere di motivare in relazione al quadro sopravvenuto, le modifiche delle valutazioni e decisioni a suo tempo adottate. Quello delle risorse idriche, poi, è un settore nel quale tutti i soggetti sono necessariamente coinvolti e comporta frequentemente la necessità di far fronte ad emergenze e conflittualità sociali.
Daltra parte, il consenso di tutti gli interessati è un risultato certamente auspicabile, ma non necessario, comè invece il coinvolgimento finalizzato alla ricerca del consenso; non può essere questultimo, infatti, a rappresentare il fine ultimo dellazione amministrativa, e la sua fonte di legittimazione, che resta invece la ottimale ponderazione e cura degli interessi pubblici coinvolti.
Nel caso in esame, risulta che la Regione abbia promosso un ampia partecipazione nella prospettiva di modificare i contenuti del Protocollo, cercando unintesa con i soggetti coinvolti, ma incontrando la ferma opposizione del Comune di Nocera Umbra e del Comitato odierno interventore. Non può quindi ritenersi che il provvedimento impugnato sia viziato per contrasto con il Protocollo dIntesa.
G) Le autorizzazioni edilizie (pro Rio Fergia)
La sentenza nr 191 riguarda le autorizzazioni edilizie per la costruzione della condotta dal pozzo di Corcia allo stabilimento Rocchetta a margine di alcune strade vicinali e poderali e di un vano di protezione del pozzo su terreno demaniale. Il ricorso era stato presentato da alcuni proprietari delle strade. Sintetizzo in poche righe i punti essenziali perché largomento tecnico è meno significativo.
Le autorizzazioni edilizie non sono ritenute legittime perché:
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