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N. 8 - Agosto 2008 |
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Centro Acquisti Porta Nuova Il Tar dà ragione ai commercianti gualdesi Annullate le licenze commerciali alle due nuove strutture di vendita nei pressi della stazione ferroviaria - Non accolti i ricorsi inerenti le licenze edilizie
di Riccardo Serroni
Ma andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda sin dagli inizi del suo iter.
Le concessioni
Il 30 novembre 2001 il Comune approva il piano urbanistico per la costruzione dei due complessi in variante al programma di fabbricazione; il 2 aprile 2004, il comune rilascia alla s.r.l. IRIS il permesso di costruire (n. 100/04) un edificio commerciale sul lotto nr 1 ed alla società Piagge Srl (101/04) un edificio commerciale sul lotto nr 2; il 20 settembre 2004 il comune di Gualdo rilascia alla società Piagge una licenza per il commercio al dettaglio misto, tipologia M2-a, per una superficie di mq 2.500; il 4 ottobre 2004 il comune rilascia alla società Iris una licenza per il commercio al dettaglio non alimentare, tipologia M2-e, per una superficie di mq 2.500; l8 settembre 2005 il comune accorda la proroga di 12 mesi per l'attivazione dell'esercizio commerciale.
I ricorsi
Nel 2006 alcuni commercianti di Gualdo Tadino hanno deciso di ricorrere al Tar dellUmbria ravvisando gli estremi di irregolarità rispetto alla legge che regolamenta la materia. I ricorsi (presentati il 6 dicembre 2006, 28 marzo 2007, 20 aprile 2007, 12 settembre 2007 e 27 ottobre 2007) riguardavano due aspetti: le concessioni edilizie e le licenze commerciali.
I ricorrenti sono stati i seguenti: Cardinali Tessili di Cardinali Andrea & C. S.a.s. , Barbara Bazzucchi, Katia Bori, Marco Capoccia, Giuseppina Giombini, Remo Giombini, "Impronte S.n.c. di Castellani & Provvedi", "RES S.n.c. di Anderlini & Ceccarelli", Graziella Rossi S.n.c., "Petrini di Petrini Franco & C.", "Spigarelli Giancarlo & C. S.n.c"., Sandro Ursi, Antonietta Vitali, Confcommercio, sezione di Gualdo Tadino. Tutti sono stati rappresentati dallavv. Umberto Segarelli. I ricorsi sono stati diversi, contrassegnati con un numero dalla sentenza del Tar, ma non entriamo in questi inutili dettagli.
La sentenza
La sentenza, redatta in 21 pagine, è stata emessa dal Tar il 21 novembre 2007 ma è stata depositata il 3 luglio 2008.
Ecco in sintesi i contenuti dei due aspetti: quello urbanistico e quello commerciale.
Iniziamo da quello commerciale.
I giudici del Tar ricordano che il "decreto lgs. n. 114/1998 ha in gran parte liberalizzato il commercio al dettaglio, ma ha tuttavia conservato (artt. 6-9) un regime di programmazione della "rete distributiva", con particolare riferimento alle medie e grandi strutture di vendita ed ai centri commerciali". Ciò al fine di creare un giusto equilibrio tra linteresse dei consumatori e quello dei piccolo esercenti di vicinato che esercitano comunque un servizio per gli stessi consumatori. Quindi i ricorsi presentati dai singoli commercianti sono stati dichiarati ammissibili.
Ciò su cui si è interrogato il Tar è se siamo in presenza di due strutture di vendita o di una sola struttura di vendita; nel caso fosse verificata la seconda ipotesi (sostenuta dai commercianti che hanno fatto ricorso) tutti gli atti autorizzativi sarebbero da annullare perché richiederebbe un diverso iter autorizzativo. Ed il Tar, in questa valutazione, dà ragione ai ricorrenti: "Tutti gli elementi di fatto acquisiti (e non smentiti dalle parti resistenti) dimostrano che la distinzione fra le due strutture è solo apparente, mentre la struttura è sostanzialmente unitaria, è frutto di una iniziativa economica unitaria e di un progetto altrettanto unitario. L'unitarietà dell'iniziativa emerge attraverso l'evidenza dei fatti. Le due società titolari delle rispettive strutture hanno sempre agito, nei confronti del Comune e delle altre autorità pubbliche, come un soggetto solo. L'iter burocratico si è sviluppato con assoluto parallelismo e totale simultaneità per l'una e per l'altra. Tutti gli atti provenienti dalle due società (istanze, missive, progetti, etc.) sono costantemente pervenuti appaiati, quasi fossero l'uno la copia dell'altro; e sono sempre stati protocollati con due numeri consecutivi. Altrettanto è accaduto per gli atti del Comune diretti alle due società.
Anche i progetti edilizi delle due strutture sono manifestamente frutto di una visione unitaria. Dal punto di vista architettonico, estetico e funzionale sono in tutto e per tutto edifici "gemelli", opera non solo di uno stesso progettista, ma, di più, di un autore che ha volutamente perseguito tale perfetta similarità, intuitivamente per dare all'osservatore la sensazione visiva dell'unicità del complesso.
E, come si è già detto, anche il materiale pubblicitario, prodotto in giudizio dai ricorrenti (documenti prodotti il 23 ottobre 2006 nel ricorso n. 74/2006) e visibile su Internet, si riferisce ad un complesso unitario denominato «Centro commerciale "Porta Nova" in Gualdo Tadino», iniziativa della Società Immobiliare FINSUD del Gruppo Sarni. Va notato che tale materiale pubblicitario si rivolge non ai futuri avventori, bensì agli operatori economici interessati ad acquisire uno spazio nel centro commerciale in via di realizzazione. Ciò lascia intendere che anche la ripartizione di tali spazi fra gli operatori sarà fatta secondo una logica di coordinamento dell'intera struttura, e non già di competizione fra i partecipanti all'una ed all'altra delle due strutture".
"I due edifici gemelli hanno ciascuno una pianta approssimativamente quadrata, di 60 metri di lato, e sono perfettamente allineati ed affiancati alla distanza di metri 10 l'uno dall'altro; in altre parole sono separati da una striscia di terreno larga dieci metri e lunga sessanta (circa). Il tutto appare costruito con la manifesta intenzione di offrire alla clientela un insieme integrato di esercizi commerciali, servizi, etc., in modo tale che le rispettive potenzialità attrattive si sommino e si integrino reciprocamente, non ostandovi l'esigua e appena percepibile separazione fisica fra i due corpi di fabbrica". Tra laltro il Tribunale ricorda pure che la legge regionale 26/2005 ha specificato che si tratta di centri commerciali allorché la distanza tra strutture M2 è inferiore ai 40 me (e qui è 10 m). Di conseguenza vengono accolti i ricorsi nr 165,166,167 e 168 e vengono annullate le licenze commerciali concesse.
Vengono invece respinti i ricorsi nr 74 e 75 inerenti per le licenze edilizie o perché tardivi o perché inammissibili.
Cosa accadrà ora?
Il Centro Commerciale, quindi, al momento non potrà aprire i battenti, questo è evidente perché il Tar ha annullato le licenze commerciali concesse dal comune. Le possibili strade che le due proprietà potranno percorrere sembrano due: il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar oppure ricominciare dallinizio liter burocratico per cercare di ottenere dalla Regione lautorizzazione necessaria allapertura di un centro commerciale di grandi dimensioni (G1). Questa seconda strada è adombrata dallo stesso Tribunale laddove scrive "gli atti autorizzatori rilasciati nel presupposto che si tratti di due medie strutture debbono essere annullati, mentre ogni altra questione in merito alla possibilità di aprire una grande struttura sarà risolta nell'ambito dell'apposito procedimento, qualora questo venga avviato con le apposite istanze".
Comunque sia passerà del tempo prima di vedere i carrelli transitare nella nuova struttura. |
Attualità
Centro Acquisti Porta Nuova: il Tar dà ragione ai commercianti gualdesi
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