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N. 3 - Marzo 2009

Accademia dei Romiti

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Il garante del contribuente


Nella vicenda degli accertamenti contributivi per conto del Comune, a sorpresa, è spuntata la figura del "garante del contribuente", istituzione pubblica con la funzione di garantire un corretto rapporto fra Amministratori e contribuenti istituita con legge n. 212 del 27 luglio 2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

 

Lo ha scoperto il consigliere di minoranza Walter Biagiotti interessandolo subito alle vicende fiscali gualdesi che interessano tanta parte della cittadinanza, con copia di una interpellanza al sindaco che, ad un tempo, è anche una segnalazione-denunzia ed un invito ad intervenire.

 

In particolare Biagiotti ha chiesto interventi del garante in ordine al rispetto dell’articolo 5 comma 1 della legge ("L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria ..."); dell’articolo 5 comma 2 ("L’amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti."); dell’articolo 6 comma 1 ("L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.") dell’articolo 7, comma 2 "Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento", "l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela", "le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili", dell’articolo 10 comma 1 "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede" mentre il Comma 2 dispone che "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalla amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa". ed infine al Comma 3 "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria".

 

Ce n’è a sufficienza perché i contribuenti ne traggano qualche motivo di soddisfazione.

 

Fisco

 

L'ICI nell'occhio del ciclone

 

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