|
N. 3 - Marzo 2009 |
|||||
L'ICI nell'occhio del ciclone Caro Direttore,
Al fine di aiutare a comprendere le norme che regolano gli avvisi di accertamento ICI ed altri tributi fornisco alcuni chiarimenti. Lo spunto mi viene dal tuo articolo "LICI, al centro delle contestazioni", sul n. 7/2007 del giornale. Tra laltro si legge "per non dire, poi, di terreni valutati 2-3 euro, ai fini dellesproprio e ai fini dell ICI classificati di valore sette volte superiore"; ironicamente osservo che quei contribuenti sono stati fortunati, in quanto chi scrive si è visto aumentare di ben 15 volte il valore di un terreno edificabile. Appare quindi legittima la richiesta di rettifica del valore attribuito dallEnte, che non potrà basarsi - se sussistono altre condizioni - solo su quello dei terreni limitrofi.
Il quadro normativo
L ICI, istituita dall01/01/1993 è unimposta sul possesso di immobili, i cui introiti finiscono nelle casse dei Comuni ai quali, come enti impositori, è lasciata potestà di regolamentare, con appositi atti, gli aspetti relativi allapplicazione del tributo, pur nei limiti imposti dal legislatore nazionale. In particolare lart. 52 del Dlgs. n. 446 del 15/12/97 consente ai Comuni di disciplinare il tributo con proprio regolamento, con sola esclusione dellindividuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dellaliquota massima, di competenza della legge statale. Presupposto dellapplicazione dellICI è il possesso di fabbricati (ora esclusa la prima casa), aree fabbricabili e terreni agricoli nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. Quindi, al pagamento dellICI, sono tenuti i titolari di diritti sugli immobili siti in Italia, anche se non residenti.
Aree Fabbricabili
Ai sensi dellart. 2 del Dlgs n. 504/92, sono terreni destinati a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici, alle potenzialità effettive di edificazione, valutate in base a criteri previsti dallindennità di esproprio per pubblica utilità. Lart.5, comma 5, del Dlgs. N. 504/92, individua i "parametri" per determinare il valore dellarea: zona di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione duso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento necessari alla costruzione, prezzi medi sul mercato di aree con analoghe caratteristiche. Altri fattori possono influire sulla valutazione, quali caratteristiche morfologiche del terreno (pendenza, conformazione etc.) nonché diritti di servitù.
Lart. 59 del Dlgs. 15/12/1997 n. 446 dispone al comma 1, lettera g), che i Comuni, con regolamento (a norma dellart. 52), possono determinare per zone omogenee i valori delle aree fabbricabili. È quindi consigliabile verificare la presenza, nel regolamento comunale, di eventuali valori di riferimento, sulla base dei quali calcolare limposta. Inoltre, sempre con riferimento alle aree fabbricabili, con regolamento comunale i comuni possono prevedere valori ridotti per determinate aree, che per loro caratteristiche non possano essere pienamente sfruttate.
Avviso di accertamento
Nel caso in cui il Contribuente riceva un avviso di accertamento che ritiene infondato, può presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 gg.. Lavviso di accertamento deve essere motivato e deve indicare gli elementi in base ai quali è stato emesso, in particolare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato; nel caso poi che latto di accertamento richiami un altro atto o documento, il provvedimento deve riportare il contenuto e lallegazione dellatto che ha motivato la richiesta.
Con lavvento della legge n. 241 del 1990 (art. 3), si passa da una motivazione garantista ad una che tiene conto dellinteresse pubblico e della trasparenza dellattività amministrativa. Il predetto art. 3 stabilisce lobbligo della motivazione, del suo contenuto, nonché la puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche in base ai quali è stato emanato latto. Numerose Commissioni Tributarie hanno accolto le richieste del Contribuente, per violazione degli artt. 3 legge n. 241/90 e art. 7 legge n. 212/2000, nonché dellart. 11, commi 1, 2 e 2 bis del Dlgs n. 504/92 per difetto di motivazione, allegazione e prova. Infatti non sono sufficienti generici riferimenti normativi in quanto non è possibile rilevare liter logico-estimativo seguito nella determinazione del tributo che hanno portato lEnte ad attribuire quei valori.
La legge n. 241 è di fondamentale importanza con riferimento a trasparenza amministrativa e difesa della tutela giurisdizionale del cittadino.Gli obiettivi raggiunti con tale norma sono individuabili nella maggiore comprensibilità dellazione amministrativa nei confronti dei cittadini/contribuenti, nella semplificazione dei procedimenti e nella più efficace e trasparente gestione della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dellart. 97 della Costituzione, finalizzata a definire un migliore e più costruttivo rapporto Amministrazione/Cittadino.
Ai sensi dellart. 59 del Dlgs n. 446/97, "i Comuni possono determinare il valore delle aree fabbricabili" ma, "con regolamento adottato a norma dellart. 52", lo stesso art. 52, al comma 2, stabilisce che "i regolamenti sono approvati con delibera del Comune ... e non hanno effetto prima del 1° Gennaio dellanno successivo" inoltre, ai sensi dellart. 42, comma 2 lett. a) del Dlgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) la competenza esclusiva alladozione dei regolamenti è del Consiglio Comunale (Organo Legislativo) e non della Giunta (Organo Esecutivo). Pertanto è il Consiglio e non la Giunta a fissare il valore delle aree, in quanto la legge parla solo di regolamenti e le delibere di Giunta non sono regolamenti; quando è la Giunta a determinare con delibera i valori venali di riferimento è possibile lannullamento dellavviso di accertamento. In altri termini, per le annualità dimposta per le quali non risulta adottata alcuna disposizione regolamentare, lEnte impositore non può emettere avvisi di accertamento.
Come opporsi alle liti fiscali? Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. E' quindi interesse, sia dellAmministrazione, sia del Contribuente, che siano ridotte al minimo e il rapporto tributario sia definito al più presto con pagamento di quanto dovuto (se dovuto), senza subire il peso e le incertezze dei giudici tributari. Pertanto nel caso in cui il Contribuente ritenga che lAmministrazione abbia commesso errori, può ricorrere allistituto dellautotutela, oppure allaccertamento con adesione (Dlgs 19/06/1997, n. 218 ), nel caso in cui abbia parzialmente ragione.
Lautotutela
Nellottica di una Pubblica Amministrazione che ha il dovere di applicare la legge correttamente e in modo imparziale, se la stessa constata di aver commesso un errore danneggiando il Contribuente, può annullare dUfficio il proprio operato e correggere lerrore senza ricorrere al giudice tributario. Competente per lannullamento dellatto illegittimo è lo stesso Ufficio che lha emanato. Allannullamento si può procedere per iniziativa del Contribuente, con presentazione di unistanza non soggetta a rispetto di forme particolari: è sufficiente trasmettere allUfficio una domanda in carta libera con esposizione sintetica dei fatti, corredata da documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute; comunque la presentazione di unistanza per lautotutela non sospende i termini per il ricorso al giudice tributario. Attenzione però ai tempi della risposta dellEnte, in quanto non cè un termine in cui lUfficio è obbligato a rispondere. In sostanza, se il Contribuente entro 60gg.dalla notifica, non riceve per iscritto che latto è annullato il provvedimento è definitivo.
Laccertamento con adesione
che in questa sede interessa maggiormente, è lo strumento che consente ai Contribuenti di "concordare" la definizione dellimposta evitando un contenzioso. Si tratta di un accordo tra Contribuente ed Ufficio e può essere raggiunto anche prima dellemissione dellavviso di accertamento, oppure dopo, sempre che il Contribuente non presenti ricorso al giudice tributario. Tramite il contraddittorio con lAmministrazione il Contribuente può riconoscere la fondatezza delle contestazioni sollevate dallEnte impositore e, sulla base delle argomentazioni e indicazioni fornite, lUfficio rettifica limponibile accertato. Attraverso laccertamento con adesione il Contribuente, prima dellimpugnazione dellatto dinanzi alla Commissione tributaria, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione. Entro 15 gg. dalla ricezione dellistanza, lUfficio invita il Contribuente (anche telefonicamente) a comparire. I termini restano sospesi per 90 gg, per un eventuale ricorso e, al termine, se il Contribuente non ha raggiunto laccordo con lAmministrazione, può impugnare latto contestato dinanzi alla Commissione Tributaria. Raggiunto laccordo con lUfficio impositore, con atto scritto redatto in duplice esemplare, sottoscritto dalle parti e contenente gli elementi e le motivazioni delladesione, le imposte, le sanzioni nonché gli interessi dovuti, il Contribuente deve effettuare entro 20 gg il pagamento del dovuto o della prima rata, in caso di pagamento rateale.
Con laccertamento con adesione il Contribuente fruisce anche di una riduzione delle sanzioni nella misura di ¼ del minimo previsto.Anche per il fisco tale istituto è uno strumento efficace poiché consente di ridurre il contenzioso e di anticipare i tempi di riscossione. Con tale istituto è possibile definire i tributi locali, solo se lEnte ha adottato apposito regolamento in cui sia stato recepito e disciplinato tale istituto.
Raffaele Gammaitoni |
Fisco
L'ICI nell'occhio del ciclone
|
|||||
Per inserzioni o scambi link si contatti la redazione